top of page

Prevenzione degli incendi ad Alberobello

Dal 1 giugno al 30 settembre 2018 è il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale.

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’eco sistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea e l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature.

È fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza di quindici metri lungo il confine con tutte le areeadiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto.

E fatto obbligo ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all’interno del territorio comunale, entro e non oltre il 31 maggio di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree e dei muretti contermini,provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali e alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati,

immediatamente completate le predette operazioni, con divieto assoluto di deposito nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma conferito nei pressi degli stessi previo avviso a farsi presso la Polizia Locale-Servizio Protezione Civile o alla ditta TRA.DE.CO. gestore dei servizi di igiene urbana e servizi complementari.

È fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 31 maggio, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate e nei pascoli confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri,libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione sono consentite fino al 31 maggio e non sono assoggettate

a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

bottom of page